In tale avviso erano rinvenibili dei dati personali che permettevano di individuare la persona a cui l'avviso era diretto.
A fronte di una prima segnalazione, il Garante richiamava il condominio che sostituiva l'avviso incriminato con un secondo avviso che veniva, ancora una volta, affisso nella bacheca dal quale, verosimilmente, non erano ricavabili dati personali che portassero all'identificazione del destinatario. Anche tale secondo avviso veniva denunciato al Garante dall'inquilino che sosteneva che esso contenesse elementi, che consentivano di identificarlo, in particolare un numero con il quale si poteva identificare l'alloggio.
Le ragioni dell'inquilino sono state, integralmente, accolte dal Garante che ha, quindi, vietato l'affissione in bacheca (o in altro luogo visibile a chiunque) di avvisi che contengano dati personali e, quindi, rendano identificabili i singoli condomini. Riportiamo, qui di seguito, il testo integrale del provvedimento.
Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter n. 319 - Notiziario settimanale
Avvisi condominiali a prova di privacy
Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino.
Lo ha ribadito il Garante, nell'accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all'affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l'immobile.
Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di
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identificarlo l'interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini. |
| Arch. Roberto Bella Presidente IRCAT |

















































































































































