La norma contenuta nella Finanziaria 2008, per effetto della quale anche l'acquirente di una compravendita immobiliare soggetta a Iva risponde dunque del "nero" incassato dal venditore, è solo l'ultimo tassello di una serie di provvedimenti, emanati tutti di recente, finalizzati a estirpare
la prassi di non sottoporre a tassazione una parte dei corrispettivi percepiti dal venditore di un immobile. Prima della Finanziaria del 2006 il sistema (disciplinato dal Testo unico dell'imposta di registro, il Dpr 131/1986) era impostato sul principio secondo cui la base imponibile delle compravendite soggette a imposta di registro era costituita dal valore (dichiarato in contratto) del bene oggetto della compravendita oppure, se maggiore, dal corrispettivo pattuito. Questo principio era però temperato dalla norma (conosciuta in gergo come regola della "valutazione automatica catastale") in base alla quale l'azione di accertamento di valore da parte degli uffici fiscali non era esperibile se il valore o il corrispettivo dichiarati nel contratto non fossero stati inferiori al valore che risultava aggiornando la rendita catastale del bene trasferito con i noti coefficienti di aggiornamento (beninteso, questa norma non autorizzava a dichiarare corrispettivi inferiori a quelli pattuiti; però, in sostanza, l'inerzia degli uffici fiscali e l'assenza di controlli sospingeva molti a dichiarare, quale prezzo pattuito, l'importo risultante dalla rivalutazione della rendita catastale). Questo sistema ricevette una prima fondamentale deroga per effetto dell'articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base alla quale, in caso di contratto soggetto a imposta di registro avente a oggetto il trasferimento di una abitazione a una persona fisica che non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'acquirente può richiedere che la base imponibile sia costituita dalla rendita catastale aggiornata. La seconda "spallata" al sistema previgente è stata infine operata con il Dl 4 luglio 2006, n. 223 il quale ha disposto che, fatta eccezione per i contratti di cui sopra, non si può più applicare la previgente regola della "valutazione automatica catastale" (e cioè la paralisi dell'azione di accertamento di valore quando il corrispettivo dichiarato non fosse inferiore alla rendita catastale rivalutata): la base imponibile, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, torna a essere costituita dal valore dei diritti oggetto del contratto stesso oppure dal corrispettivo pattuito, se superiore.








































































































































