Regime di documentazione - Sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008)

E-mail Stampa PDF
È compito del proprietario mettere a disposizione dell'inquilino l'immobile in buono stato di manutenzione (articolo 1575 Codice civile) fornendo i documenti «necessari all'uso» (come per la vendita, articolo 1477).
In fase di trasferimento dell’immobile abitativo o non, in locazione, comodato, casa vacanza, ufficio, locale commerciale, il proprietario e possessore degli impianti tecnologici consegna una copia della documentazione amministrativa e tecnica, compreso il libretto di uso e manutenzione, all’utilizzatore. L’atto di trasferimento contiene la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti rispetto alla normativa di sicurezza, ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7, comma 6. Le parti contraenti possono prevedere clausole e accordarsi affidando all’acquirente l'obbligo di adeguamento di corretta utilizzazione del bene, procurandosi le documentazioni, le garanzie e gli attestati di “conformità” o “rispondenza”. Quando si parla di dichiarazione di conformità ci si riferisce a quella concessa dall’impiantista al termine del suo lavoro; la dichiarazione di rispondenza va fatta quando invece il proprietario ha smarrito o non ha mai avuto il certificato.Negli atti di donazione il donatore non deve alcuna garanzia a colui che beneficia. Al contratto dovrà però essere allegata la certificazione di conformità o il certificato di rispondenza.In generale l’omissione della consegna della documentazione di conformità non implica mai l’annullamento dell’atto di trasferimento dell’immobile. L’inadempimento contrattuale ripetuto e la mancata realizzazione del contratto può, in casi estremi, legittimare l’azione giudiziaria civile; si potrà quindi stabilire se intervenire con la richiesta di riduzione del prezzo e istanza di risarcimento del danno.

La norma prevede deroghe esplicitate dal ministero dello Sviluppo economico con alcune osservazioni. Nel comunicato del 31 marzo 2008 il ministero precisa che i documenti possono non essere allegati al contratto di locazione, ma devono esistere e forniti all’utilizzatore in un momento immediatamente successivo e comunque prima dell'utilizzazione.

Voi siete qui Blog - news Casa Regime di documentazione - Sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008)