Quello approvato lo scorso 10 luglio dalla giunta ligure, e attualmente al vaglio del consiglio regionale, si distingue per una particolare attenzione ai materiali locali e in particolare all’ardesia. All’utilizzo di questa pietra, infatti, è legata una premialità aggiuntiva in termini di volumi. La legge, una volta entrata in vigore, sarà valida per 24 mesi.
Ampliamenti. Per gli incrementi degli edifici esistenti (totalmente o prevalentemente residenziali o destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo) è stato seguito un principio di “equità” che favorisce le case più piccole. Gli edifici fino a 200 metri cubi di volume potranno infatti essere ampliati del 30 per cento. Quelli tra i 200 e i 500 metri cubi del 20% per la parte eccedente i 200 metri cubi. Infine, gli immobili compresi tra i 500 e i 1.000 metri cubi potranno essere ampliati del 10% per la parte eccedente i 500 metri cubi.
Gli ampliamenti devono rispettare i requisiti minimi energetici (l.r. 22/2007 e Dpr 59/2009, ossia il decreto attuativo del Dlgs 192/2005). Deve inoltre essere osservato il rispetto delle distanze da pareti finestrate degli edifici dove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale; e delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale.
Bonus ulteriori. Rispetto a tali ampliamenti sono previsti: un ulteriore 10% in caso di adeguamento anti-sismico e di miglioramento dell’efficienza energetica per l’intero edificio (e non della sola parte ampliata). Un altro 5% per interventi che migliorano la qualità architettonica di edifici rurali di valore testimoniale (entro il XIX secolo) attraverso l’uso di materiali locali, tra cui l’ardesia. Agli edifici non di valore testimoniale un ulteriore 5% è concesso in caso di copertura dell’intero edificio con l’ardesia.
Esclusioni. Restano esclusi dall’aumento di volumetria gli edifici abusivi e le case condonate (per la tipologia di abuso 1), in aree inondabili e a rischio frana, i centri storici, le aree demaniali, gli edifici di pregio e vincolati come beni culturali. Ulteriori limiti sono previsti nei comuni costieri e per gli edifici nel Parco nazionale delle Cinque Terre e del Parco di Portofino.
Demolizioni e ricostruzioni. La possibilità di demolire e ricostruire gli edifici sarà concessa solo alle strutture giudicate “incongrue” dal Comune. Si tratterà di immobili che rappresentano un rischio per l’incolumità pubblica e privata, a causa di una localizzazione non idonea, di rischio idrico e idrogeologico e per degrado. Il bonus volumetrico sarà del 35%, purché si provveda a migliorare la qualità architettonica, l’efficienza energetica (l.r. n. 22/2007 e Dpr 59/2009) e ad adeguare lo stabile alle norme sismiche introdotte lo scorso 30 giugno. Dovranno essere seguite le normative comunali in materia di distanze e altezze minime, nonché le regole di dotazione di parcheggi pertinenziali (1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento). Si dovrà ricostruire nello stesso luogo, anche su diverso sedime. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive o non sia ritenuta opportuna per migliorare la qualità paesistica, l’immobile potrà essere rilocalizzato, previa approvazione del Comune attraverso la conferenza dei servizi. La procedura della conferenza dei servizi viene attivata anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali.
Titoli abilitativi. In tutti gli altri casi i titoli abilitativi richiesti sono la Dia per gli ampliamenti e il permesso di costruire per le demolizioni e ricostruzioni e per gli ampliamenti di edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti.
Fonte: Sole 24 ore








































































































































