Accertamento e riscossione dell'imposta comunale.
I comuni che abbiano in corso rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Ici possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.
Aumenti aliquote tributi.
Sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi con legge dello Stato. La norma avrà effetto a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla "definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale". Sono fatti salvi, invece, gli aumenti relativi al 2008
deliberati prima della data di entrata in vigore del decreto Ici.
Base imponibile Irpef relativa ai redditi dal lavoro dipendente. Ampliamento, in via permanente, della base imponibile Irpef relativa ai redditi da lavoro dipendente.
Incluse nella formazione del reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze (attualmente escluse entro il limite di 258 euro annui) e altri sussidi attualmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile. La norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti inclusi quelli del settore pubblico.
Copertura finanziaria.
Il maxiemendamento ha modificato la norma di copertura finanziaria degli oneri del provvedimento. Prevista la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa, nonché delle dotazioni delle Tabelle A, B e C della legge finanziaria 2008. Fra le novità tornano i fondi necessari al processo di stabilizzazione dei precari Isfol.
Esenzione Ici.
Totale esenzione Ici per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o per l'immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente e i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti comunali all'abitazione principale.
L'esenzione si applica anche, a determinate condizioni, in favore del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; agli immobili delle cooperative edilizie, agli alloggi assegnati dagli Iacp e agli enti di edilizia residenziale pubblica purché adibiti ad abitazione principale. L'esenzione non opera per gli immobili signorili, le ville e i castelli, ai quali continua ad applicarsi solo la detrazione "ordinaria" di 103,29 euro su base annua.
Fonte: Il Sole 24 Ore








































































































































