Spesso accade che, il proprietario dell'appartamento posto all'ultimo piano di un edificio condominiale sia anche proprietario dell'annesso lastrico solare o che, in ogni caso, ne abbia l'uso esclusivo. In tali ipotesi, può verificarsi il caso che, per un miglior godimento della predetta area, il condomino provveda ad "arredare" il lastrico, magari apponendovi delle fioriere, degli arredi da esterno e, perché no, una veranda o un gazebo.
Ebbene, in tal caso è bene che il condomino faccia molta attenzione alle strutture che intende impiegare per la realizzazione dei predetti ultimi manufatti, per non correre il rischio di vedersi condannato a rimuovere la costruzione ivi posizionata.
È quanto, in buona sostanza, si evince dalla lettura di una recente sentenza della corte di Cassazione, depositata il 30 settembre scorso, n. 24305/08.
Approfondimento dell'esperto
Rimozione gazebo diverso da materiali terrazzo
La provvigione è detraibile
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