Rimozione gazebo diverso da materiali terrazzo

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Spesso accade che, il proprietario dell'appartamento posto all'ultimo piano di un edificio condominiale sia anche proprietario dell'annesso lastrico solare o che, in ogni caso, ne abbia l'uso esclusivo. In tali ipotesi, può verificarsi il caso che, per un miglior godimento della predetta area, il condomino provveda ad "arredare" il lastrico, magari apponendovi delle fioriere, degli arredi da esterno e, perché no, una veranda o un gazebo.
Ebbene, in tal caso è bene che il condomino faccia molta attenzione alle strutture che intende impiegare per la realizzazione dei predetti ultimi manufatti, per non correre il rischio di vedersi condannato a rimuovere la costruzione ivi posizionata.
È quanto, in buona sostanza, si evince dalla lettura di una recente sentenza della corte di Cassazione, depositata il 30 settembre scorso, n. 24305/08. Un Condomi nio, nel caso di specie, aveva citato in giudizio il proprietario di uno dei due appartamenti dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, nonché titolare del diritto di uso esclusivo di una parte del sovrastante lastrico solare, denunciando la realizzazione, da parte sua, di una veranda, oltre all'installazione di tre palizzate di legno al confine tra la zona di uso esclusivo e quella comune condominiale. Lamentava, infatti, il Condominio, che i suddetti manufatti impedivano agli altri condomini di accedere alla zona del terrazzo di proprietà comune, per occuparsi della manutenzione dei vani comuni ivi presenti e per utilizzare il magazzino condominiale. Veniva chiesto, pertanto, la condanna del convenuto alla rimessione in pristino del lastrico solare ed alla rimozione della veranda e del tavolato ivi collocato. Sia in primo che in secondo grado, veniva accolta la domanda del Condominio. Proposto, dunque, ricorso in Cassazione dal propriet ario dell'appartamento dell'ultimo piano, gli "ermellini" hanno confermato la decisione dei giudici del merito, sulla base delle seguenti osservazioni.
La Suprema Corte, nel condividere, appieno, la tesi dei giudici dell'appello, ha osservato che, corrispondeva al vero che l'edificio in esame non avesse alcun pregio architettonico ed il gazebo fosse stato costruito sulla parte del lastrico solare di cui il proprietario dell'appartamento dell'ultimo piano aveva l'uso esclusivo, ma ciò non toglieva che il gazebo non si armonizzava con il contesto che lo circondava. Infatti, "la visione delle foto allegate alla consulenza tecnica d'ufficio e quelle prodotte in primo grado dal Condominio presentava un quadro di insieme peggiorativo della terrazza, in quanto la separazione in due scomparti, realizzata con un'alta palizzata in legno e tubi metallici di sostegno, si presentava molto simile ad una recinzione di cantiere e, sicuramente, non armonizzava, bensì, sviliva sotto il profi lo metrico e simmetrico le pur modeste strutture preesistenti". 

Dall'esame, dunque, dell'area in cui era stato realizzato il gazebo ed installato il tavolato di sostegno, valutato che le predette strutture presentavano caratteristiche del tutto differenti da quelle preesistenti nell'edificio condominiale, emergeva chiaramente, per la Corte, che era stato alterato il profilo estetico e simmetrico non solo del terrazzo, ma anche dell'intero edificio. Infatti, la palizzata in legno costruita ed i tubi metallici di sostegno impiegati nella realizzazione del manufatto si presentavano molto simili ad una recinzione di cantiere che, sicuramente, non consentivano di creare un contesto armonioso, non soltanto con il terrazzo, ma, viene ribadito, anche con il resto dell'intero edificio condominiale.
Veniva, poi, osservato, che il regolamento condominiale conteneva una norma che prevedeva il divieto a carico dei condomini di apportare "varianti dell'immobile che possano alterare l'estetica e la simmetrica estensione" dello stabile. Considerato, pertanto, l'impatto sminuente sull'intero edificio, che le opere eseguite dal proprietario dell'appartamento dell'ultimo piano avevano avuto, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna alla demolizione dei manufatti ivi realizzati..


Avv. Paola Perassi
Comitato scientifico IRCAT

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